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Art. 850

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Nell’ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.
  2. Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel titolo di pegno.
  3. Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il giudice prende le misure necessarie.

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