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Art. 814

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione.
  2. Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto.
  3. Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro.

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