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Art. 813

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall’iscrizione.
  2. Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell’iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.

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