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Art. 660

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.
  2. Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose.

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