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Art. 659

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I terreni utilizzabili formatisi sopra un’area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un’acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.
  2. Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.
  3. Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.

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