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CC · Codice civile svizzero
Art. 339
Art. 338
Art. 340
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Art. 339
Art. 338
Art. 340
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.
Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.
Durante l’indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.
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