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Art. 339

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.
  2. Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.
  3. Durante l’indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.

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