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Art. 338

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.
  2. Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.
  3. Quando trattisi di un’azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all’uso del luogo.

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