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CC · Codice civile svizzero
Art. 338
Art. 337
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Art. 338
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.
Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.
Quando trattisi di un’azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all’uso del luogo.
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