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Art. 268ater

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
  2. La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di discernimento la chiede.
  3. L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.

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