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Art. 268abis

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
  2. L’audizione è messa a verbale.
  3. L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

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