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Art. 240

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1L’aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.

2La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

3Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.

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