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Art. 239

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.

2I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.

3Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell’unione dei beni.

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