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Art. 15

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest’epoca dal diritto anteriore.

2Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell’eredità.

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