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Art. 14a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20081, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.

2Si applica il nuovo diritto di procedura.

3L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.

Footnotes

  1. RU 2011 725

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