172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 10 OPers)
I viaggi di servizio sono ammessi soltanto se sono necessari e se l’obiettivo del viaggio non è raggiungibile attraverso l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o tramite un’organizzazione del lavoro ottimizzata.
I viaggi di servizio sono effettuati con i mezzi di trasporto pubblici, in bicicletta o a piedi. Se è necessario l’impiego di un veicolo a motore, laddove possibile occorre combinare i mezzi di trasporto pubblici con il car sharing o utilizzare il covetturaggio (car pooling).
In caso di utilizzo di veicoli a motore appartenenti alla Confederazione, tra i veicoli adeguati a disposizione occorre scegliere quello con il minor consumo energetico e il tenore di emissioni di CO2più basso.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.