172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 72 OPers)
Le spese sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio sono rimborsate purché esse non siano risarcite da terzi oppure da un altro servizio di compensazione della Confederazione o non vengano sostenute direttamente dal datore di lavoro.1
1bis. Sono rimborsate anche le spese per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività all’interno di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio.2
Gli impiegati occupati a tempo parziale ricevono le stesse indennità degli impiegati occupati a tempo pieno.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). ↩
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