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Commenti: Art. 2 | Omnilex
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O-OPers · Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale
Art. 2
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172.220.111.31
O-OPers
Departmental Ordinance
1 gen 2002
Fonte originale
(art. 16 OPers)
Nella descrizione del posto il datore di lavoro stabilisce i compiti, le facoltà e le responsabilità inerenti alla singola funzione.
La descrizione del posto contiene almeno le seguenti indicazioni:
la funzione;
l’unità organizzativa;
la funzione del superiore diretto;
le esigenze che il collaboratore deve soddisfare e le competenze necessarie;
i compiti, le facoltà e le responsabilità;
il numero di collaboratori subordinati;
la classe di stipendio e la data della valutazione della funzione secondo l’articolo 52 OPers.
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