172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 18a OPers)
Il Dipartimento che intende eseguire un progetto pilota redige all’attenzione dell’Ufficio federale del personale (UFPER) un piano contenente le seguenti indicazioni:
breve descrizione del progetto pilota;
indicazioni sullo scopo e sull’utilità del progetto pilota;
cerchia di partecipanti;
calendario per l’attuazione.
Prima di sottoporre al DFF la domanda di esecuzione di progetti pilota, l’UFPER consulta la Conferenza delle risorse umane di cui all’articolo 20 OPers e informa il comitato di seguito delle parti sociali.
Il Dipartimento valuta il progetto pilota e riassume le conclusioni in un rapporto all’attenzione dell’UFPER. Il rapporto deve essere presentato al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.
L’UFPER coordina i progetti pilota in corso, informa il comitato di seguito delle parti sociali e discute i risultati dei progetti con la Conferenza delle risorse umane.
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