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Art. 8cbis

172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.
  2. Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

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