(art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA)
- Fanno parte dell’Amministrazione federale centrale:
- i dipartimenti e la Cancelleria federale;
- le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
- i gruppi;
- 1 gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni.
- Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un’altra denominazione.
- Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento.
- Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.