172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 19711che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.