(art. 3 LOGA)
L’Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:
- riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
- ordina le sue attività corrispondentemente all’importanza e all’urgenza;
- fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.