Torna alla legge

Art. 57h

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Le unità dell’Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento gestiscono sistemi elettronici di gestione degli affari per lo svolgimento dei loro processi operativi e per la gestione della corrispondenza e di altri documenti.
  2. Se necessario nell’ambito dei processi operativi, possono concedere l’accesso ai propri sistemi di gestione degli affari ad altre autorità federali e a servizi esterni all’Amministrazione federale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.