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Art. 57f

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.
  2. Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.

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