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Art. 57e

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.
  2. Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse.
  3. I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

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