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Art. 50

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell’Amministrazione federale.
  2. Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.
  3. I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

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