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Art. 49

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
    1. al segretario generale o ai suoi supplenti;
    2. ai membri della direzione di gruppi e uffici;
    3. ad altre persone della segreteria generale nell’ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.
  2. Parimenti può delegare la firma di decisioni.1
  3. I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.2
  4. L’apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell’Amministrazione federale delle finanze.3
  5. Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all’obbligo della doppia firma.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437;FF 2007 5575).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205;FF 2016 4135).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205;FF 2016 4135).

  4. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205;FF 2016 4135).

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