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Art. 32

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale

Il cancelliere della Confederazione:

  1. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
  2. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull’esecuzione dei medesimi;
  3. 1 coopera alla preparazione e all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;
  4. 2 vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell’Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;
  5. 3 provvede a un’analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale;
  6. prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all’Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;
  7. consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell’Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
  8. assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l’Assemblea federale;
  9. 4 consiglia e assiste il Consiglio federale nell’individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

  3. Introdotta dalla cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

  4. Introdotta dalla cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

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