Torna alla legge

Art. 31

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.
  2. I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.
  3. L’organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all’insieme dell’Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.