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Art. 26

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.
  2. Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.
  3. Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all’approvazione del Consiglio federale.
  4. Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

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