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Art. 25

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.
  2. Il presidente della Confederazione:
    1. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;
    2. 1 coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese;
    3. 2 prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze;
    4. 3 può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;
    5. controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull’Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;
    6. può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

  3. Introdotta dalla cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549;FF 2002 1895, 2010 6895).

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