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Art. 23

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.
  2. Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.
  3. Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.
  4. La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

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