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Art. 22

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.
  2. Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.
  3. Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

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