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Art. 20

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. I membri del Consiglio federale e le persone citate nell’articolo 18 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.
  2. Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa.

Footnotes

  1. RS 172.021

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