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Art. 19

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.
  2. Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l’astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.
  3. Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

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