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Art. 174

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.
  3. Gli articoli 14, 15 e 61 entrano in vigore all’inizio della prima sessione che segue il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all’entrata in vigore della presente legge1. Allo stesso momento è abrogato l’articolo 18 della legge federale del 17 dicembre 19762sui diritti politici (allegato3cifra II n. 1).

Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 20034

Footnotes

  1. I° giorno della sessione invernale del 2007, il 3 dic. 2007.

  2. RS 161.1

  3. Ora: allegato 1

  4. Dec. della Conferenza di coordinazione dell’AF del 16 set. 2002.

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