- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.
- Gli articoli 14, 15 e 61 entrano in vigore all’inizio della prima sessione che segue il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all’entrata in vigore della presente legge1. Allo stesso momento è abrogato l’articolo 18 della legge federale del 17 dicembre 19762sui diritti politici (allegato3cifra II n. 1).
Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 20034