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Art. 160

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Un consigliere federale partecipa di norma alle sedute di commissione in cui vengono trattati oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale o in merito ai quali il Consiglio federale ha dato il proprio parere.
  2. D’intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da persone al servizio della Confederazione.
  3. I consiglieri federali e i loro rappresentanti possono farsi accompagnare da specialisti.

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