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Art. 159

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Ai dibattiti delle Camere partecipa di norma il capo del dipartimento competente per l’oggetto in deliberazione.
  2. I consiglieri federali possono farsi accompagnare da persone al servizio della Confederazione o da specialisti. A richiesta del consigliere federale, può essere concessa loro la parola su questioni che implicano speciali conoscenze tecniche.

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