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Art. 152

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Le commissioni competenti per la politica estera e il Consiglio federale curano il contatto reciproco e lo scambio di opinioni.
  2. Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere e le commissioni competenti per la politica estera sugli sviluppi importanti della politica estera. Le commissioni competenti per la politica estera trasmettono queste informazioni alle altre commissioni interessate.
  3. In caso di progetti essenziali e di modifiche pianificate nella rete di rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. Le informa altresì sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.1 3bis. Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di: a. applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione o modifica necessita dell’approvazione dell’Assemblea federale; o b. denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia necessiterebbe dell’approvazione dell’Assemblea federale.2 3ter. Rinuncia all’applicazione provvisoria o alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.3
  4. In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera. I presidenti informano immediatamente le loro commissioni.
  5. Le commissioni competenti per la politica estera o altre commissioni interessate possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra III n. 1 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857;FF 2014 17232379).

  2. Introdotto cifra II n. 2 della LF dell’8 ott. 2004 sull’applicazione provvisoria di trattati internazionali (RU 2005 1245;FF 2004 665883). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

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