La commissione competente può esigere che le sia sottoposto per parere il disegno di un’importante ordinanza del Consiglio federale.
Se un’ordinanza dev’essere emanata o modificata immediatamente a complemento di un atto legislativo dell’Assemblea federale, nel voto sul complesso dell’atto legislativo la commissione decide se intenda essere consultata.
2bis. Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti sui disegni d’ordinanza e di modifiche d’ordinanza che emana fondandosi sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all’allegato 2. Se il disegno contiene informazioni classificate come confidenziali o segrete, invece di consultare le commissioni competenti il Consiglio federale informa la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione.1
Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sulla preparazione di ordinanze.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483;FF 2022 301,433). ↩
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