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Art. 133

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all’accertamento dell’incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica.1
  2. Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l’elezione.
  3. Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l’ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

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