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Art. 132

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale plenaria nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
  2. I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l’ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.
  3. I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.
  4. È eliminato dall’elezione il candidato che:
    1. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
    2. ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.

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