I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale plenaria nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l’ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.
I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.
È eliminato dall’elezione il candidato che:
ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.
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