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Art. 130

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. L’Assemblea federale elegge a scrutinio segreto.
  2. Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide.
  3. Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle.
  4. Se il numero dei candidati che ottengono la maggioranza assoluta è superiore a quello dei mandati da assegnare, vengono eliminati i candidati che hanno ottenuto meno voti.

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