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Art. 129a

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l’estero, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l’approvazione.
  2. Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l’approvazione.

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