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Art. 119

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Gli interventi possono essere presentati dalla maggioranza di una commissione nonché, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare.
  2. Se un intervento è scindibile materialmente e formalmente, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente.1
  3. Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo l’articolo 121 capoverso 3 lettera b.2
  4. 3
  5. Un intervento di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se:
    1. la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o
    2. il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.4
  6. 5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Presentazione di interventi e iniziative parlamentari), in vigore dall’8 set. 2025 (RU 2025 530;FF 2024 1799,2462).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

  3. Abrogato dalla cifra I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

  5. Abrogato dalla cifra I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

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