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Art. 118

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Sono interventi parlamentari:
    1. la mozione;
    2. il postulato;
    3. l’interpellanza;
    4. l’interrogazione.
  2. Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale.
  3. Sono rivolti all’Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se concernono il settore del diritto parlamentare.
  4. Sono rivolti ai tribunali della Confederazione se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze; le mozioni sono escluse.
  5. Sono rivolti all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza; le mozioni sono escluse.1
  6. Sono rivolti all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) se si riferiscono alla sua gestione o alle sue finanze; le mozioni sono escluse.2
  7. In caso di interventi rivolti agli Uffici delle Camere e al Tribunale federale si applicano per analogia gli articoli 120–125.3

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Presentazione di interventi e iniziative parlamentari), in vigore dall’8 set. 2025 (RU 2025 530;FF 2024 1799,2462).

  3. La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 15 feb. 2018, pubblicata il 27 feb. 2018, concerne soltanto il testo francese (RU 2018 935).

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