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Art. 104

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Se l’Assemblea federale condivide l’iniziativa oppure se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora entro due anni una revisione parziale della Costituzione federale.
  2. Nell’elaborazione del progetto, l’Assemblea federale si attiene al contenuto e agli scopi dell’iniziativa.
  3. Se, nell’elaborazione della revisione parziale, le Camere non riescono ad accordarsi su un pertinente progetto ovvero se quest’ultimo è respinto da una o da ambo le Camere, le decisioni delle Camere risultanti dall’ultima deliberazione sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti.

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