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Art. 12b

152.31OTrasFederal Council Ordinance1 lug 2006Fonte originale

(art. 13 e 20 LTras)

  1. Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, lʼIFPDT ne informa lʼautorità e le impartisce un termine per:1
    1. completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione;
    2. trasmettergli i documenti necessari;
    3. comunicargli il nome della persona che la rappresenta nella mediazione.
  2. Le parti sono tenute a:
    1. contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione;
    2. collaborare alla ricerca di un accordo;
    3. partecipare alla mediazione; lʼautorità partecipa per il tramite della persona autorizzata a rappresentarla.
  3. Se il richiedente non partecipa alla mediazione, la domanda è considerata ritirata e la pratica è stralciata dal ruolo.
  4. Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, lʼIFPDT può constatare lʼinsuccesso della mediazione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 13 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

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