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Art. 59a

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un massimo di 500 franchi per famiglia.1
  2. La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata.2 2bis. La SEM può versare un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI3che si dichiarano disposte a partire conformemente alle prescrizioni. L’importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l’articolo 3b dell’ordinanza dell’11 agosto 19994concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).5
  3. La SEM versa gli importi forfettari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bisdirettamente alle persone interessate.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  3. RS 142.20

  4. RS 142.281

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2012 (RU 2012 6951). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

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