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Art. 59

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione rimborsa le spese per:
    1. il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d’origine o di provenienza;
    2. 1 .
    3. 2 il trasporto del bagaglio, fino all’importo di 200 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;
    4. 3 ogni necessario pernottamento nell’apposito reparto del carcere dell’aeroporto mediante un importo forfettario di 300 franchi; tale importo forfettario comprende già la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capoverso 1 OEAE4;
    5. 5 .
  2. Di norma non sono rimborsate le spese di trasferta nel Paese di destinazione.
  3. Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM addebita al Cantone, nel caso in cui quest’ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento, le spese di annullamento del volo e le altre spese connesse.
  4. .6
  5. La SEM disciplina le modalità per quanto riguarda l’ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell’itinerario.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  4. RS 142.281

  5. Abrogata dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6951).

  6. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

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