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Art. 57

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

La Confederazione rimborsa:

  1. le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rappresentanze consolari estere e le spese per il rilascio di ulteriori documenti necessari all’ottenimento dei documenti di viaggio; è unicamente rimborsato il documento ottenibile più rapidamente;
  2. le spese di trasporto dello straniero (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe) per recarsi dal suo luogo di domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempre che gli sia richiesto di comparire personalmente.

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